Il Circolo » Statuto

Art. 1

Il presente Statuto regge il Circolo Nautico del Finale, associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, disciplina il suo funzionamento e ne determina l'ordinamento e l'amministrazione. La sua sede sociale è in Finale Ligure, presso il porticciolo di Capo San Donato. Il Circolo Nautico del Finale è altresì identificato con l'acronimo "C.N.d.F."

 
Art. 2

Scopi del C.N.d.F. sono lo sviluppo, l'organizzazione e la promozione degli sports nautici o comunque connessi al mare e la diffusione della cultura marinaresca, della solidarietà e della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero. Gli scopi sociali sono perseguiti mediante l'organizzazione di manifestazioni nautico-sportive e di attività istruttive e didattiche, la promozione e la diffusione delle attività nautiche dilettantistiche, l'organizzazione di conferenze e raduni e di altre occasioni di incontro, conoscenza e cooperazione tra i soci e di ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi statutari, compresa l'erogazione di servizi, anche con recupero dei costi sostenuti, connessi con le finalità istituzionali. Allo scopo di reperire finanziamenti il C.N.d.F. potrà erogare servizi e cedere beni, dietro corrispettivo e ricevere contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto della normativa legale e fiscale vigente per le associazioni sportive dilettantistiche. In relazione alle finalità di cui al presente statuto il C.N.d.F. potrà anche sottoscrivere contratti di concessione, locazione, affitto, comodato, uso e leasing, nonché richiedere finanziamenti. Quanto precede potrà avvenire anche in collaborazione con le federazioni sportive a cui il C.N.d.F. è affiliato, nonché con enti e associazioni, pubbliche o private o altri soggetti che condividano le finalità del C.N.d.F. Il C.N.d.F. è Associazione apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro. È pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i casi imposti dalla legge. Il C.N.d.F. accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni cui sia affiliato; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. Il C.N.d.F. s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali

 
Art. 3

Possono far parte del C.N.d.F. in qualità di soci i cittadini italiani e gli stranieri di ambo i sessi.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • onorari, quelle persone che a giudizio del Consiglio Direttivo, meritino tale distinzione per acquisite particolari benemerenze;
  • sostenitori, coloro che contribuiscono con particolari elargizioni annuali e/o in altre forme, allo sviluppo del C.N.d.F.;
  • ordinari, tutti gli altri di età superiore agli anni 18;
  • allievi, quelli di età inferiore agli anni 18;
 
Art. 4

Per essere ammessi a far parte del C.N.d.F. in qualità di socio sostenitore, socio ordinario e socio allievo, occorre presentare domanda scritta indirizzata al Presidente e provvedere contestualmente al versamento della quota sociale annuale.
Le domande dovranno essere affisse all'Albo Sociale affinché tutti i Soci ne possano prendere visione esprimendo al Consiglio Direttivo il loro pensiero in merito.
Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla domanda di presentazione della domanda, deciderà con suo insindacabile giudizio ed a maggioranza dei suoi membri l'ammissione o meno del candidato socio, dandone successiva comunicazione scritta all'interessato.
Il Consiglio Direttivo non è tenuto a dare spiegazioni in merito alla mancanza accettazione. Verrà peraltro restituita la quota versata.

 
Art. 5

Diritti dei soci. Tutti i soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo sociale, di inalberare sulla propria imbarcazione il guidone sociale e di utilizzare i distintivi ed i guidoni delle varie Federazioni alle quali il C.N.d.F. ed il socio risultino affiliati.
Di frequentare la sede sociale utilizzandone i servizi.
Di usufruire alle concessioni demaniali e non di cui il C.N.d.F. risulti titolare.
Di prendere posto nei luoghi riservati al C.N.d.F. in occasione di manifestazioni nautico - sportive.
Di usufruire dei servizi a pagamento connessi con le finalità statutarie.
L'accesso ai servizi ed alle attività a posti limitati sarà disciplinato con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci che abbiano conseguito la maggiore età hanno diritto di elettorato attivo, per le deliberazioni dell'assemblea, i referendum sociali e le elezioni per le cariche sociali, nonché diritto di elettorato passivo.
La quota di partecipazione al C.N.d.F. è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

 
Art. 6

Doveri dei soci. I soci hanno anzitutto il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità allo sviluppo del C.N.d.F. ed alla migliore organizzazione delle manifestazioni nautico - sportive e delle altre attività indette dal Circolo. Hanno poi il dovere di non porre in essere atti e comunque comportamenti che, anche indirettamente abbiano a pregiudicare gli scopi e gli interessi del C.N.d.F.
I soci hanno infine il dovere di uniformarsi al presente statuto e alle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

 
Art. 7

Il socio che si renda colpevole di infrazione al presente statuto è passibile a giudizio del Consiglio Direttivo, dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione;
b) sospensione temporanea;
c) radiazione dal circolo;

Avverso tali provvedimenti il socio potrà entro e non oltre 15 giorni dalla data della comunicazione del relativo provvedimento appellarsi al Collegio dei Probiviri del C.N.d.F..
Qualsiasi controversia di competenza degli organi di federazioni sportive cui il C.N.d.F. sia affiliato, secondo gli statuti delle rispettive federazioni sportive, è automaticamente devoluta a tali organi.
Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, tra il C.N.d.F. e altre società o associazioni affiliate a federazioni sportive cui sia affiliato il C.N.d.F. , nonché tesserati, associati e non, alle medesime federazioni sportive cui sia affiliato il C.N.d.F. , deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un Collegio costituito da due componenti nominati uno da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato da questi ultimi o in mancanza dalla Corte Federale, o organo equipollente, della federazione sportiva di competenza.

 
Art. 8

Sono tassativamente escluse forme di partecipazione al C.N.d.F. a tempo determinato. La partecipazione al C.N.d.F. è sempre a tempo indeterminato. Il socio che intenda dimettersi dovrà farlo per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno sociale. Si considera dimissionario il socio che non versa la quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il socio dimissionario al pari di quello radiato, perderà qualsiasi diritto nei confronti del C.N.d.F. e del suo patrimonio sociale.

 
Art. 9

La quota sociale viene fissata annualmente su proposta del Consiglio Direttivo, e tenuto conto delle necessità economico-finanziarie, ad opera dell'Assemblea a maggioranza dei soci presenti.
I soci onorari ne sono esenti.
La quota sociale dovrà essere versata direttamente alla Segreteria del C.N.d.F. entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
Oltre la quale data verrà maggiorata di importo pari ad un quarto di quello fissato come quota annuale.

 
Art. 10

L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
I bilanci dovranno essere chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e presentati alla successiva Assemblea per la ratifica previa approvazione dei Revisori dei Conti.

 
Art. 11

Il C.N.d.F. ha la facoltà di affiliarsi a tutte le Federazioni Sportive Italiane debitamente riconosciute dal C.O.N.I. impegnandosi di attenersi agli Statuti ed ai regolamenti particolari delle stesse.

 
Art. 12

L'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi dal Presidente mediante manifesti e/o avvisi personali anche non raccomandati e/o "Notiziario Sociale" almeno con dieci giorni di preavviso può essere ordinaria e straordinaria.
Ordinaria quella annuale da tenersi entro 30 giugno di ciascun anno.
Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga necessario ed opportuno convocarle, o qualora ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un quarto dei Soci iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

 
Art. 13

Alle Assemblee possono partecipare tutti i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale e tutti coloro espressamente invitati o autorizzati dal Presidente.

 
Art. 14

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno valide in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti ed in seconda convocazione (trascorsa almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea è competente a deliberare su:

  • approvazione della relazione del presidente
  • approvazione del bilancio consuntivo, sentita la relazione dei revisori dei conti.
  • fissazione, su proposta del consiglio direttivo, delle quote sociali annuali.
  • acquisti, alienazioni, imposizioni di diritti reali ed iscrizioni pregiudizievoli su beni immobili.
  • rinuncia a concessioni demaniali.
  • nomina della commissione elettorale di cui all'art. 15 e definizione del numero dei Consiglieri per il quadriennio, entro i limiti fissati dall'art. 19.
  • scioglimento dell'associazione.
  • ogni altra materia riservata espressamente dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.


L'Assemblea potrà deliberare a tutti gli effetti per le materie poste all'ordine del giorno, a maggioranza di voti dei soci presenti. Fanno eccezione lo scioglimento del C.N.d.F. per il quale è necessaria la maggioranza prevista dall'art. 25 e le modifiche al presente Statuto per le quali è previsto il sistema del referendum scritto inviato a tutti i soci a mezzo posta semplice. Le proposte di modifica risulteranno approvate qualora riportino, in sede di referendum, la maggioranza dei voti. Le schede bianche e nulle sono considerate a tutti gli effetti non votanti.

 
Art. 15

L'Assemblea dei soci eleggerà ogni anno tre Revisori dei conti, i quali provvederanno al controllo e alla revisione del bilancio annuale del C.N.d.F. sottoscrivendo e relazionandone i soci nella successiva Assemblea Generale.
I Revisori dei conti in caso di comprovate irregolarità potranno interessare il Collegio dei Probiviri e richiedere al presidente la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria; convocazione che dovrà aver luogo entro i 30 giorni successivi. Gli eleggibili a Revisori dei conti non dovranno essere Consiglieri, né Probiviri nel periodo, né dovranno esserli stati nel quadriennio precedente.

 
Art. 16

L'Assemblea Generale dei Soci anche in seconda convocazione provvederà a maggioranza dei voti dei Soci presenti alla nomina di cinque soci che verranno chiamati a far parte della Commissione Elettorale la quale avrà il compito di provocare le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Tali cinque persone potranno anche a far parte del Collegio dei Probiviri scaduto, ma non dovranno essere Consiglieri uscenti né Revisori dei Conti in quel determinato periodo. Nei 15 giorni successivi alla data della Assemblea Generale ciascun socio potrà proporre la propria candidatura per la elezione del Consiglio Direttivo inviando una lettera personale alla Commissione Elettorale.
Scaduto tale termine ed effettuato lo spoglio delle candidature pervenute, la Commissione Elettorale formerà la lista elettorale inserendovi il nominativo di coloro che avranno posto la loro candidatura e integrando, a suo insindacabile giudizio, la lista, qualora il numero delle candidature poste sia inferiore al numero previsto per la formazione della lista elettorale (non minore di dieci). Inserirà anche nella lista cinque nominativi di soci del C.N.d.F. di provata competenza e serietà degni di essere eletti a far parte del Collegio dei Probiviri. Per le operazioni di voto dovrà essere allestita e mantenuta aperta una sezione elettorale presso la sede sociale per almeno due sabati e due domeniche consecutive, dalle ore 10 alle ore 18.
La Commissione Elettorale infine curerà lo scrutinio delle schede elettorali ricevute e la proclamazione degli eletti, a mezzo verbale. In caso di parità di voti ottenuti prevarrà il più anziano all'anagrafe.

 
Art. 17

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo, a componenti del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti (salve le preclusioni contenute nei precedenti articoli per il Collegio dei Probiviri e per i Revisori dei conti) tutti i soci del C.N.d.F. maggiorenni.
Costituiscono cause di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Direttivo:

  • essere dirigente/amministratore di altra associazione sportiva.
  • esserne lavoratore dipendente.
  • effettuare al C.N.d.F. prestazioni d'opera, professionali o di servizi, anche occasionali, a titolo oneroso.
  • effettuare cessioni di beni e/o servizi a titolo oneroso, salvo che per le donazioni a favore del C.N.d.F. e nei casi di cessioni occasionali e non continuative, in cui Revisori dei Conti abbiano attestato che il corrispettivo delle cessione è inferiore al prezzo minimo di mercato e che non comporta utile per il cedente.
  • avere con il C.N.d.F. qualunque altro rapporto contrattuale, fatti salvi quelli a titolo gratuito a favore del C.N.d.F.
  • avere contenziosi giudiziali o arbitrali pendenti contro il C.N.d.F.
 
Art. 18

Il Collegio dei Probiviri risulterà composto da un Presidente e da due membri eletti per un quadriennio. Il Collegio dei Probiviri potrà essere rieletto. Il Collegio dei Probiviri avrà il compito e la facoltà di:
a) esaminare gli eventuali ricorsi dei soci colpiti dai provvedimenti di cui alla lettera b) e c) dell'art. 7 del presente statuto sentendo le parti entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso circostanziato inviato per lettera raccomandata e deliberando insindacabilmente entro e non oltre il termine massimo dei 20 giorni successivi;
b) sorvegliare affinché il presente Statuto sia sempre scrupolosamente osservato sia da parte dei soci che da parte del Consiglio Direttivo, con facoltà di presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci, convocazione che dovrà essere effettuata in termine non superiore ai 30 giorni. Nel caso di dimissioni o comunque di mancanza di un Proboviro gli altri due provvederanno alla sostituzione previa convalida della maggioranza del Consiglio Direttivo.

 
Art. 19

Il Consiglio Direttivo, è composto da:

  • un presidente;
  • un vice presidente;
  • un cassiere;
  • un segretario che potrà anche essere non socio;
  • da quattro a dieci consiglieri.


I soci del C.N.d.F. che risulteranno appartenere a Consigli Provinciali, Regionali o Nazionali delle varie Federazioni sportive alle quali il C.N.d.F. sarà affiliato faranno parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Potrà essere nominato un Presidente Onorario senza particolari funzioni direttive. Il Consiglio resterà in carica per un quadriennio e potrà anche essere rieletto. Nel corso del quadriennio, ciascun consigliere che abbia cessato le proprie funzioni, per dimissioni o altro motivo, sarà automaticamente sostituito dal primo dei non eletti nella precedente elezione (in caso di parità di voti prevale il più anziano anagraficamente). A giudizio del Consiglio Direttivo potrà essere considerato dimissionario a tutti gli effetti il Consigliere che non partecipi a più di tre riunioni senza addurre giustificato motivo. Qualora le dimissioni o comunque la mancanza coinvolgessero più di cinque membri del Consiglio Direttivo in carica, nell'ambito del quadriennio si dovrà provvedere ad indire l'Assemblea Generale dei soci entro 30 giorni ed il Consiglio Direttivo considerato dimissionario rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione.

 
Art. 20

Il Consiglio Direttivo eletto dai soci nominerà nel suo seno le cariche previste dal precedente articolo 19, cariche che potranno essere variate nel corso del quadriennio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente in carica, ne farà le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente.

 
Art. 21

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta convocato dal Presidente, per discutere in ordine a tutti i problemi sportivi, tecnici e economici - finanziari relativi alla vita e allo sviluppo del C.N.d.F.

 
Art. 22

Il Consiglio Direttivo dovrà in linea di massima avvalersi di prestazioni di volontariato da parte dei soci, riconoscendo eventualmente il rimborso delle spese. Qualora, per qualità, continuità o quantità delle prestazioni necessarie non fosse possibile ricorrere a prestazioni di volontariato il Consiglio Direttivo dovrà possibilmente scegliere tra i soci i fornitori di tali prestazioni.

 
Art. 23

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare su ogni questione non espressamente riservata all'Assemblea o al Presidente.

 
Art. 24

Il Presidente è il capo del C.N.d.F., ne ha la rappresentanza legale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, le commissioni per incarichi speciali, insedia, in base alle disposizioni delle varie Federazioni, le giurie per le manifestazioni sportive, impegna con la propria firma il C.N.d.F., compie infine tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che ritiene convenienti al buon andamento e al decoro del C.N.d.F., autentica i bilanci, i diplomi, le tessere, e convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie.

 
Art. 25

In caso di scioglimento del C.N.d.F., deliberabile unicamente dall'assemblea, con la maggioranza dei 3/4 degli associati, essendo l'associazione di durata illimitata, il patrimonio dell'Associazione, è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, individuati con deliberazione assembleare, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 
Art. 26

Il Guidone sociale è il seguente:

Guidone C.N.d.F.

 
Art. 27

In tutta la documentazione ufficiale del C.N.d.F. - carta intestata, volantini, locandine, manifesti, pubblicità - oltre all'intestazione Circolo Nautico del Finale, dovrà essere indicata la seguente dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica"