Il Circolo » Statuto
Art. 1 |
Il presente Statuto regge il Circolo Nautico del Finale, associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, disciplina il suo funzionamento e ne determina l'ordinamento e l'amministrazione. La sua sede sociale è in Finale Ligure, presso il porticciolo di Capo San Donato. Il Circolo Nautico del Finale è altresì identificato con l'acronimo "C.N.d.F." |
Art. 2 |
Scopi del C.N.d.F. sono lo sviluppo, l'organizzazione e la promozione degli sports nautici o comunque connessi al mare e la diffusione della cultura marinaresca, della solidarietà e della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero. Gli scopi sociali sono perseguiti mediante l'organizzazione di manifestazioni nautico-sportive e di attività istruttive e didattiche, la promozione e la diffusione delle attività nautiche dilettantistiche, l'organizzazione di conferenze e raduni e di altre occasioni di incontro, conoscenza e cooperazione tra i soci e di ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi statutari, compresa l'erogazione di servizi, anche con recupero dei costi sostenuti, connessi con le finalità istituzionali. Allo scopo di reperire finanziamenti il C.N.d.F. potrà erogare servizi e cedere beni, dietro corrispettivo e ricevere contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto della normativa legale e fiscale vigente per le associazioni sportive dilettantistiche. In relazione alle finalità di cui al presente statuto il C.N.d.F. potrà anche sottoscrivere contratti di concessione, locazione, affitto, comodato, uso e leasing, nonché richiedere finanziamenti. Quanto precede potrà avvenire anche in collaborazione con le federazioni sportive a cui il C.N.d.F. è affiliato, nonché con enti e associazioni, pubbliche o private o altri soggetti che condividano le finalità del C.N.d.F. Il C.N.d.F. è Associazione apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro. È pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i casi imposti dalla legge. Il C.N.d.F. accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni cui sia affiliato; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. Il C.N.d.F. s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali |
Art. 3 |
Possono far parte del C.N.d.F. in qualità di soci i cittadini italiani e gli stranieri di ambo i sessi.
|
Art. 4 |
Per essere ammessi a far parte del C.N.d.F. in qualità di socio sostenitore, socio ordinario e socio allievo, occorre presentare domanda scritta indirizzata al Presidente e provvedere contestualmente al versamento della quota sociale annuale. |
Art. 5 |
Diritti dei soci. Tutti i soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo sociale, di inalberare sulla propria imbarcazione il guidone sociale e di utilizzare i distintivi ed i guidoni delle varie Federazioni alle quali il C.N.d.F. ed il socio risultino affiliati. |
Art. 6 |
Doveri dei soci. I soci hanno anzitutto il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità allo sviluppo del C.N.d.F. ed alla migliore organizzazione delle manifestazioni nautico - sportive e delle altre attività indette dal Circolo. Hanno poi il dovere di non porre in essere atti e comunque comportamenti che, anche indirettamente abbiano a pregiudicare gli scopi e gli interessi del C.N.d.F. |
Art. 7 |
Il socio che si renda colpevole di infrazione al presente statuto è passibile a giudizio del Consiglio Direttivo, dei seguenti provvedimenti: |
Art. 8 |
Sono tassativamente escluse forme di partecipazione al C.N.d.F. a tempo determinato. La partecipazione al C.N.d.F. è sempre a tempo indeterminato. Il socio che intenda dimettersi dovrà farlo per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno sociale. Si considera dimissionario il socio che non versa la quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il socio dimissionario al pari di quello radiato, perderà qualsiasi diritto nei confronti del C.N.d.F. e del suo patrimonio sociale. |
Art. 9 |
La quota sociale viene fissata annualmente su proposta del Consiglio Direttivo, e tenuto conto delle necessità economico-finanziarie, ad opera dell'Assemblea a maggioranza dei soci presenti. |
Art. 10 |
L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. |
Art. 11 |
Il C.N.d.F. ha la facoltà di affiliarsi a tutte le Federazioni Sportive Italiane debitamente riconosciute dal C.O.N.I. impegnandosi di attenersi agli Statuti ed ai regolamenti particolari delle stesse. |
Art. 12 |
L'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi dal Presidente mediante manifesti e/o avvisi personali anche non raccomandati e/o "Notiziario Sociale" almeno con dieci giorni di preavviso può essere ordinaria e straordinaria. |
Art. 13 |
Alle Assemblee possono partecipare tutti i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale e tutti coloro espressamente invitati o autorizzati dal Presidente. |
Art. 14 |
Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno valide in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti ed in seconda convocazione (trascorsa almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero dei soci presenti.
|
Art. 15 |
L'Assemblea dei soci eleggerà ogni anno tre Revisori dei conti, i quali provvederanno al controllo e alla revisione del bilancio annuale del C.N.d.F. sottoscrivendo e relazionandone i soci nella successiva Assemblea Generale. |
Art. 16 |
L'Assemblea Generale dei Soci anche in seconda convocazione provvederà a maggioranza dei voti dei Soci presenti alla nomina di cinque soci che verranno chiamati a far parte della Commissione Elettorale la quale avrà il compito di provocare le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Tali cinque persone potranno anche a far parte del Collegio dei Probiviri scaduto, ma non dovranno essere Consiglieri uscenti né Revisori dei Conti in quel determinato periodo. Nei 15 giorni successivi alla data della Assemblea Generale ciascun socio potrà proporre la propria candidatura per la elezione del Consiglio Direttivo inviando una lettera personale alla Commissione Elettorale. |
Art. 17 |
Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo, a componenti del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti (salve le preclusioni contenute nei precedenti articoli per il Collegio dei Probiviri e per i Revisori dei conti) tutti i soci del C.N.d.F. maggiorenni.
|
Art. 18 |
Il Collegio dei Probiviri risulterà composto da un Presidente e da due membri eletti per un quadriennio. Il Collegio dei Probiviri potrà essere rieletto. Il Collegio dei Probiviri avrà il compito e la facoltà di: |
Art. 19 |
Il Consiglio Direttivo, è composto da:
|
Art. 20 |
Il Consiglio Direttivo eletto dai soci nominerà nel suo seno le cariche previste dal precedente articolo 19, cariche che potranno essere variate nel corso del quadriennio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente in carica, ne farà le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente. |
Art. 21 |
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta convocato dal Presidente, per discutere in ordine a tutti i problemi sportivi, tecnici e economici - finanziari relativi alla vita e allo sviluppo del C.N.d.F. |
Art. 22 |
Il Consiglio Direttivo dovrà in linea di massima avvalersi di prestazioni di volontariato da parte dei soci, riconoscendo eventualmente il rimborso delle spese. Qualora, per qualità, continuità o quantità delle prestazioni necessarie non fosse possibile ricorrere a prestazioni di volontariato il Consiglio Direttivo dovrà possibilmente scegliere tra i soci i fornitori di tali prestazioni. |
Art. 23 |
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare su ogni questione non espressamente riservata all'Assemblea o al Presidente. |
Art. 24 |
Il Presidente è il capo del C.N.d.F., ne ha la rappresentanza legale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, le commissioni per incarichi speciali, insedia, in base alle disposizioni delle varie Federazioni, le giurie per le manifestazioni sportive, impegna con la propria firma il C.N.d.F., compie infine tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che ritiene convenienti al buon andamento e al decoro del C.N.d.F., autentica i bilanci, i diplomi, le tessere, e convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie. |
Art. 25 |
In caso di scioglimento del C.N.d.F., deliberabile unicamente dall'assemblea, con la maggioranza dei 3/4 degli associati, essendo l'associazione di durata illimitata, il patrimonio dell'Associazione, è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, individuati con deliberazione assembleare, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
Art. 26 |
Il Guidone sociale è il seguente: |
Art. 27 |
In tutta la documentazione ufficiale del C.N.d.F. - carta intestata, volantini, locandine, manifesti, pubblicità - oltre all'intestazione Circolo Nautico del Finale, dovrà essere indicata la seguente dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica" |