Il Circolo » Statuto
(In vigore a seguito del risultato del referendum sociale del 22 dicembre 2023)
Articolo 1
Il presente Statuto regge l’associazione denominata Circolo Nautico del Finale Associazione Sportiva Dilettantistica o anche A.S.D., ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, disciplina il suo funzionamento e ne determina l'ordinamento e l'amministrazione. La sua sede sociale è in Finale Ligure, presso il porticciolo di Capo San Donato. Il Circolo Nautico del Finale è altresì identificato con l'acronimo "C.N.d.F. – A.S.D."
In tutta la documentazione ufficiale del C.N.d.F. – A.S.D. - carta intestata, volantini, locandine, manifesti, pubblicità, presenza digitale e on-line - oltre all'intestazione Circolo Nautico del Finale, dovrà essere indicata la seguente dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica" o “A.S.D.”.
Il C.N.d.F. – A.S.D. è Associazione apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro. È pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i casi imposti dalla legge. Il C.N.d.F. – A.S.D. accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni cui sia affiliato; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. Il C.N.d.F. – A.S.D. s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 2
Scopo e oggetto principali e in via stabile del C.N.d.F. – A.S.D. sono l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche attuate mediante l'organizzazione e la promozione degli sport nautici o comunque connessi al mare e la diffusione della cultura marinaresca, della solidarietà e della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero. Gli scopi sociali sono perseguiti mediante l'organizzazione di manifestazioni nautico-sportive e di attività istruttive e didattiche, la promozione e la diffusione delle attività nautiche dilettantistiche, l'organizzazione di conferenze e raduni.
Inoltre, il C.N.d.F. – A.S.D. potrà promuovere altre occasioni di incontro, conoscenza e cooperazione tra gli associati e ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi statutari, compresa l'erogazione di servizi, anche con recupero dei costi sostenuti, connessi con le finalità istituzionali. Allo scopo di reperire finanziamenti il C.N.d.F. – A.S.D. potrà erogare servizi e cedere beni, dietro corrispettivo e ricevere contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto della normativa legale e fiscale vigente per le associazioni sportive dilettantistiche. In relazione alle finalità di cui al presente statuto il C.N.d.F. – A.S.D. potrà anche sottoscrivere contratti di concessione, locazione, affitto, comodato, uso e leasing, nonché richiedere finanziamenti. Quanto precede potrà avvenire anche in collaborazione con le federazioni sportive a cui il C.N.d.F. – A.S.D. è affiliato, nonché con enti e associazioni, pubbliche o private o altri soggetti che condividano le finalità del C.N.d.F. – A.S.D..
Articolo 3
Possono far parte del C.N.d.F. – A.S.D. in qualità di associati i cittadini italiani e gli stranieri di ambo i sessi.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Onorari, gli associati che a giudizio del Consiglio Direttivo, meritino tale distinzione per acquisite particolari benemerenze;
- Sostenitori, coloro che avendo la raggiunto la maggiore età, contribuiscono con particolari elargizioni annuali e/o in altre forme, allo sviluppo del C.N.d.F. – A.S.D.;
- Ordinari, tutti gli altri che hanno raggiunto la maggiore età;
- Allievi, quelli che non hanno raggiunto la maggiore età al momento dell’iscrizione.
Articolo 4
Per essere ammessi a far parte del C.N.d.F. – A.S.D. in qualità di associato sostenitore, associato ordinario e associato allievo, occorre presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e provvedere contestualmente al versamento della quota sociale annuale.
Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, deciderà con suo insindacabile giudizio ed a maggioranza dei suoi membri l'ammissione o meno del candidato socio, dandone successiva comunicazione scritta all'interessato.
Il Consiglio Direttivo non è tenuto a dare spiegazioni in merito alla mancata accettazione. Verrà peraltro restituita la quota versata.
Articolo 5
L’ordinamento interno del C.N.d.F. – A.S.D. si ispira ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, pertanto, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, fregiarsi del distintivo sociale, di inalberare sulla propria imbarcazione il guidone sociale e di utilizzare i distintivi ed i guidoni delle varie Federazioni alle quali il C.N.d.F. – A.S.D. e l’associato risultino affiliati, in conformità con gli statuti e le disposizioni delle Federazioni stesse.
Di frequentare la sede sociale utilizzandone i servizi.
Di usufruire alle concessioni demaniali e non di cui il C.N.d.F. – A.S.D. risulti titolare.
Di prendere posto nei luoghi riservati al C.N.d.F. – A.S.D. in occasione di manifestazioni nautico - sportive.
Di usufruire dei servizi a pagamento connessi con le finalità statutarie.
L'accesso ai servizi ed alle attività a posti limitati sarà disciplinato con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati che abbiano conseguito la maggiore età hanno diritto di elettorato attivo, per le deliberazioni dell'assemblea, i referendum sociali e le elezioni per le cariche sociali, nonché diritto di elettorato passivo.
La quota di partecipazione al C.N.d.F. – A.S.D. è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Articolo 6
Gli associati hanno anzitutto il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità allo sviluppo del C.N.d.F. – A.S.D, alla migliore organizzazione delle manifestazioni nautico - sportive e delle altre attività indette dal Circolo., al versamento della quota associativa, tuttavia, il Consiglio Direttivo ha facoltà di esentare dal contributo associativo, per l’anno in corso, taluni associati che abbiano contribuito in maniera eccezionale allo sviluppo del C.N.d.F. – A.S.D. e al perseguimento del suo scopo.
Hanno poi il dovere di non porre in essere atti e comunque comportamenti che, anche indirettamente abbiano a pregiudicare gli scopi e gli interessi del C.N.d.F. – A.S.D.
Gli associati hanno infine il dovere di uniformarsi al presente statuto e alle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
L’associato che si renda colpevole di infrazione al presente statuto è passibile a giudizio del Consiglio Direttivo, dei seguenti provvedimenti:
- ammonizione;
- sospensione temporanea;
- radiazione dal circolo.
Avverso tali provvedimenti l’associato potrà, entro e non oltre 15 giorni dalla data della comunicazione del relativo provvedimento, appellarsi al Collegio dei Probiviri del C.N.d.F. – A.S.D.
Qualsiasi controversia di competenza degli organi di federazioni sportive cui il C.N.d.F. sia affiliato, secondo gli statuti delle rispettive federazioni sportive, è automaticamente devoluta a tali organi.
Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, tra il C.N.d.F. – A.S.D. e altre società o associazioni affiliate a federazioni sportive cui sia affiliato il C.N.d.F. – A.S.D. , nonché tesserati, associati e non, alle medesime federazioni sportive cui sia affiliato il C.N.d.F. – A.S.D. , deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un Collegio costituito da due componenti nominati uno da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato da questi ultimi o in mancanza dalla Corte Federale, o organo equipollente, della federazione sportiva di competenza.
Articolo 8
Sono tassativamente escluse forme di partecipazione al C.N.d.F. – A.S.D. a tempo determinato.
La partecipazione al C.N.d.F. – A.S.D. è sempre a tempo indeterminato.
L’associato che intenda dimettersi dovrà farlo per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno sociale.
Si considera dimissionario l’associato che non versa la quota associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno.
L’associato dimissionario al pari di quello radiato, perderà qualsiasi diritto nei confronti del C.N.d.F. – A.S.D. e del suo patrimonio sociale.
Articolo 9
La quota associativa viene fissata annualmente su proposta del Consiglio Direttivo, e tenuto conto delle necessità economico-finanziarie, ad opera dell'Assemblea a maggioranza degli associati presenti.
Gli associati onorari ne sono esenti.
La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 10
L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
I rendiconti economici dovranno essere chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e presentati alla successiva Assemblea per la ratifica previa approvazione dei Revisori dei Conti.
Articolo 11
Il C.N.d.F. ha la facoltà di affiliarsi a tutte le Federazioni Sportive Italiane degli sport nautici debitamente riconosciute dal C.O.N.I. impegnandosi di attenersi agli Statuti ed ai regolamenti particolari delle stesse.
Articolo 12
L'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi dal Presidente mediante avviso in bacheca e/o avvisi personali anche non raccomandati e/o "Notiziario Sociale" – anche on-line o via newsletter, almeno con dieci giorni di preavviso può essere ordinaria o straordinaria.
Ordinaria quella annuale da tenersi entro 31 luglio di ciascun anno.
Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga necessario ed opportuno convocarle, o qualora ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un quarto degli associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
Articolo 13
Alle Assemblee possono partecipare tutti gli associati iscritti e tutti coloro espressamente invitati o autorizzati dal Presidente.
Articolo 14
Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno valide in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione (trascorsa almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero degli associati presenti.
L'assemblea è competente a deliberare su:
- approvazione della relazione del presidente;
- approvazione del rendiconto economico annuale, sentita la relazione dei revisori dei conti;
- fissazione, su proposta del consiglio direttivo, delle quote associative annuali;
- acquisti, alienazioni, imposizioni di diritti reali ed iscrizioni pregiudizievoli su beni immobili.
- rinuncia a concessioni demaniali;
- nomina della commissione elettorale di cui all'art. 15 e definizione del numero dei Consiglieri per il quadriennio, entro i limiti fissati dall'art. 19.
- scioglimento dell'associazione;
- ogni altra materia riservata espressamente dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.
L'Assemblea potrà deliberare a tutti gli effetti per le materie poste all'ordine del giorno, a maggioranza di voti degli associati presenti. Fanno eccezione lo scioglimento del C.N.d.F. – A.S.D. per il quale è necessaria la maggioranza prevista dall'art. 25 e le modifiche al presente Statuto per le quali è previsto il sistema del referendum scritto inviato a tutti gli associati a mezzo posta semplice.
Le proposte di modifica risulteranno approvate qualora riportino, in sede di referendum, la maggioranza dei voti.
Le schede bianche e nulle sono considerate a tutti gli effetti non votanti.
Articolo 15
L'Assemblea degli associati eleggerà ogni anno da due a tre Revisori dei conti, i quali provvederanno al controllo e alla revisione del bilancio annuale del C.N.d.F. – A.S.D. sottoscrivendo e relazionandone gli associati nella successiva Assemblea Generale.
I Revisori dei conti in caso di comprovate irregolarità potranno interessare il Collegio dei Probiviri e richiedere al presidente la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, convocazione che dovrà aver luogo entro i 30 giorni successivi.
Gli eleggibili a Revisori dei conti non dovranno essere Consiglieri, né Probiviri nel periodo, né dovranno esserli stati nel quadriennio precedente.
Articolo 16
L'Assemblea Generale degli associati anche in seconda convocazione provvederà a maggioranza dei voti degli associati presenti alla nomina di cinque associati che verranno chiamati a far parte della Commissione Elettorale, la quale avrà il compito di provocare le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Tali cinque persone potranno anche a far parte del Collegio dei Probiviri scaduto, ma non dovranno essere Consiglieri uscenti né Revisori dei Conti in quel determinato periodo.
Nei 15 giorni successivi alla data dell’Assemblea Generale, la Commissione Elettorale, fisserà la data delle elezioni e il termine per la presentazione delle candidature per le elezioni del Consiglio Direttivo e quindi ne darà informazione agli associati con le modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.
Scaduto tale termine ed effettuato lo spoglio delle candidature pervenute, la Commissione Elettorale formerà la lista elettorale inserendovi il nominativo di coloro che avranno posto la loro candidatura e integrando, a suo insindacabile giudizio, la lista, qualora il numero delle candidature poste sia inferiore al numero previsto per la formazione della lista elettorale (non minore di dieci). Inserirà anche nella lista cinque nominativi di associati del C.N.d.F. – A.S.D. di provata competenza e serietà degni di essere eletti a far parte del Collegio dei Probiviri.
Per le operazioni di voto dovrà essere allestita e mantenuta aperta una sezione elettorale presso la sede sociale per almeno due sabati e due domeniche consecutive, dalle ore 10 alle ore 18.
La Commissione Elettorale infine curerà lo scrutinio delle schede elettorali ricevute e la proclamazione degli eletti, a mezzo verbale.
In caso di parità di voti ottenuti prevarrà il più anziano all'anagrafe.
Articolo 17
Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo, a componenti del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti (salve le preclusioni contenute nei precedenti articoli per il Collegio dei Probiviri e per i Revisori dei conti) tutti gli associati al C.N.d.F. – A.S.D. maggiorenni.
Costituiscono cause di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Direttivo:
- essere dirigente o amministratore di altra associazione sportiva con scopi sociali principali assimilabili a quelli del Circolo Nautico del Finale – A.S.D.;
- essere lavoratore dipendente del C.N.d.F. – A.S.D.;
- effettuare a favore del C.N.d.F. – A.S.D. prestazioni d'opera, professionali o di servizi, anche occasionali, a titolo oneroso;
- effettuare al C.N.d.F. – A.S.D. cessioni di beni e/o servizi a titolo oneroso;
avere contenziosi giudiziali o arbitrali pendenti contro il C.N.d.F. – A.S.D.
Articolo 18
Il Collegio dei Probiviri risulterà composto da un Presidente e da due membri eletti per un quadriennio. Il Collegio dei Probiviri potrà essere rieletto. Il Collegio dei Probiviri avrà il compito e la facoltà di:
- esaminare gli eventuali ricorsi degli associati colpiti dai provvedimenti di cui alla lettera b) e c) dell'art. 7 del presente statuto sentendo le parti entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso circostanziato inviato per lettera raccomandata e deliberando insindacabilmente entro e non oltre il termine massimo dei 20 giorni successivi;
- sorvegliare affinché il presente Statuto sia sempre scrupolosamente osservato sia da parte degli associati che da parte del Consiglio Direttivo, con facoltà di presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci, convocazione che dovrà essere effettuata in termine non superiore ai 30 giorni.
Nel caso di dimissioni o comunque di mancanza di un Proboviro gli altri due provvederanno alla sostituzione previa convalida della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- un presidente;
- un vicepresidente;
- un tesoriere;
- un segretario;
- da quattro a dieci consiglieri.
Gli associati del C.N.d.F. che risulteranno appartenere a Consigli Provinciali, Regionali o Nazionali delle varie Federazioni sportive alle quali il C.N.d.F. sarà affiliato faranno parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra gli associati un Presidente Onorario, il quale farà parte del Consiglio Direttivo e potrà anche assumere funzioni direttive. Il Presidente Onorario è anche associato onorario e resta in carica a vita, salvo dimissioni o radiazione.
Il Consiglio Direttivo resterà in carica per un quadriennio e potrà anche essere rieletto.
Nel corso del quadriennio, ciascun consigliere che abbia cessato le proprie funzioni, per dimissioni o altro motivo, sarà automaticamente sostituito dal primo dei non eletti nella precedente elezione (in caso di parità di voti prevale il più anziano anagraficamente).
A giudizio del Consiglio Direttivo potrà essere considerato dimissionario a tutti gli effetti il Consigliere che non partecipi a più di tre riunioni senza addurre giustificato motivo.
Qualora fosse impossibile supplire alla mancanza di cinque o più membri del Consiglio Direttivo, si dovrà provvedere ad indire l'Assemblea Generale degli associati entro 30 giorni al fine di provocare nuove elezioni ed il Consiglio Direttivo considerato dimissionario rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo eletto dagli associati nominerà nel suo seno le cariche previste dal precedente articolo 19, cariche che potranno essere variate nel corso del quadriennio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente in carica, ne farà le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta convocato dal Presidente, per discutere in ordine a tutti i problemi sportivi, tecnici ed economici - finanziari relativi alla vita e allo sviluppo del C.N.d.F. – A.S.D.
In caso di urgenza la riunione del Consiglio Direttivo potrà svolgersi in modalità telematica.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo dovrà in linea di massima avvalersi di prestazioni di volontariato da parte dei soci, riconoscendo eventualmente il rimborso delle spese. Qualora, per qualità, continuità o quantità delle prestazioni necessarie non fosse possibile ricorrere a prestazioni di volontariato il Consiglio Direttivo dovrà possibilmente scegliere tra gli associati i fornitori di tali prestazioni.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare su ogni questione non espressamente riservata all'Assemblea o al Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare le funzioni ad esso riservate, per specifici questioni o settori, a membri o commissioni dello stesso.
Articolo 24
Il Presidente è il capo del C.N.d.F. – A.S.D., ne ha la rappresentanza legale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, le commissioni per incarichi speciali, insedia, in base alle disposizioni delle varie Federazioni, le giurie per le manifestazioni sportive, impegna con la propria firma il C.N.d.F. – A.S.D., compie infine tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che ritiene convenienti al buon andamento e al decoro del C.N.d.F. – A.S.D., autentica i bilanci, i diplomi, le tessere, e convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie.
Il Presidente può delegare le funzioni ad esso riservate, per specifici questioni o settori, ad altri membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 25
In caso di scioglimento del C.N.d.F. – A.S.D., deliberabile unicamente dall'Assemblea, con la maggioranza dei 3/4 degli associati, essendo l'associazione di durata illimitata, il patrimonio dell'Associazione, è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, individuati con deliberazione assembleare, sentiti eventuali organismi di controllo previsti dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26
Il Guidone sociale è il seguente:
Esso si compone di un fondo triangolare isoscele con rapporto tra base e altezza di 1:2, orientato con la base a sinistra e il vertice a destra, di colore blu scuro (C: 100, M: 85, Y: 7, K: 36).
Inscritto vi è un triangolo con angoli arrotondati di colore bianco, contenente tre fasce di colore rosso (C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0) su cui sono sovraimpressi: lo stemma di Finale Ligure con variazione cromatica della corona in blu scuro, due ornamenti esteriori di colore blu scuro a circondare lo stemma del Comune e la scritta CNdF, in colore blu scuro e carattere “Cooper”.